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	<title>convertito Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<description>Sempre dalla parte dei poliziotti</description>
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	<title>convertito Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<item>
		<title>Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori aggiornamenti.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 04:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2020]]></category>
		<category><![CDATA[come noto tornato applicabile nei giorni scorsi (sul punto si richiama la recentissima circolare n. 333A/13708 del 16 ottobre 2020).]]></category>
		<category><![CDATA[comma 6]]></category>
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		<category><![CDATA[dalla legge 24 aprile 2020]]></category>
		<category><![CDATA[del decreto-legge 17 marzo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[in ulteriore subordine]]></category>
		<category><![CDATA[n. 18]]></category>
		<category><![CDATA[n. 27]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso al congedo straordinario per “temporanea dispensa dalla presenza in servizio” previsto dall'articolo 87]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori aggiornamenti. L’evolversi dell&#8217;epidemia in oggetto ha determinato, come noto, un incremento dei casi di contagio e una diffusione maggiore sul territorio nazionale, da cui discende l&#8217;esigenza di: preservare l&#8217;efficienza e l’operatività della Polizia di Stato, presidio di legalità a garanzia dei diritti di libertà; accentuare le misure di tutela [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori aggiornamenti.</h3>
<p>L’evolversi dell&#8217;epidemia in oggetto ha determinato, come noto, un incremento<br />
dei casi di contagio e una diffusione maggiore sul territorio nazionale, da cui discende<br />
l&#8217;esigenza di:</p>
<ul>
<li>preservare l&#8217;efficienza e l’operatività della Polizia di Stato, presidio di legalità a<br />
garanzia dei diritti di libertà;</li>
<li>accentuare le misure di tutela della salute delle Donne e degli Uomini della Polizia<br />
di Stato così come dei terzi con cui questi vengono a contatto;</li>
<li>garantire le condizioni migliori per consentire al dispositivo sanitario della Polizia di<br />
Stato di mantenere il livello di efficienza sin qui assicurato.</li>
</ul>
<p>A tali fini, si rende necessario impartire puntuali disposizioni, nel solco di quelle<br />
già diramate e ora attualizzate rispetto all&#8217;evoluzione della situazione e a quella,<br />
correlata, del quadro giuridico di riferimento.</p>
<p>In primo luogo, gli ambienti di lavoro continuano a dover essere organizzati per<br />
assicurare il distanziamento sociale, secondo i parametri definiti dalla circolare n. 3255<br />
dell’8 maggio 2020 della Direzione centrale di Sanità. Le SS.LL. sono chiamate,<br />
pertanto, ad avvalersi, nella misura più ampia possibile, di tutti gli spazi e di tutte le<br />
postazioni di lavoro comunque a disposizione di ogni ufficio 0, più in generale,<br />
dell’ Amministrazione, in ciascuna realtà territoriale, inclusi quelli temporaneamente<br />
non utilizzati.</p>
<p>In subordine, laddove l&#8217;applicazione delle misure di cui sopra non risultasse<br />
sufficiente, persiste la necessità di orientare &#8211; con la flessibilità del caso, frutto di una<br />
puntuale analisi, e con il sostegno sensibile e responsabile, che le Organizzazioni<br />
sindacali hanno già pienamente garantito &#8211; le programmazioni settimanali di tutti i<br />
servizi concretamente interessati, secondo i seguenti criteri:</p>
<ul>
<li>adozione di moduli organizzativi ispirati alla “logica dell&#8217;alternanza”, già<br />
enunciata in precedenti circolari, da realizzarsi:</p>
<ul>
<li>con orari di lavoro per servizi non continuativi, articolati con furnazione giornaliera su due 0 tre quadranti, per 5 o 6 giornate lavorative settimanali, ovvero, se necessario, a giorni alterni;</li>
<li>ove occorra, con la diversificazione della tipologia di impiego (interno o<br />
esterno).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">Entrambe le opzioni sono sempre compatibili con la possibilità di ricorrere alla<br />
prestazione di lavoro straordinario, programmato 0 emergente, e con valutazione<br />
dell’opportunità di ricorso all’orario flessibile;</p>
<ul>
<li>in subordine, ricorso al “lavoro agile” (c.d. smart working), per come da tempo già<br />
disciplinato per il Personale della Polizia di Stato e più volte confermato, in caso di<br />
attività (o segmenti di attività) aventi carattere amministrativo, sempre se<br />
suscettibili di essere svolte senza pregiudicare, oltre i limiti dello stretto<br />
indispensabile, l&#8217;efficienza e l’efficacia dei servizi;</li>
<li>in ulteriore subordine, ricorso al congedo straordinario per “temporanea dispensa<br />
dalla presenza in servizio” previsto dall&#8217;articolo 87, comma 6, del decreto-legge 17<br />
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,<br />
come noto tornato applicabile nei giorni scorsi (sul punto si richiama la<br />
recentissima circolare n. 333A/13708 del 16 ottobre 2020).</li>
</ul>
<p>Infine, si conferma ancora la possibilità, oltre che di consentire la fruizione del<br />
congedo ordinario, di ricorrere agli istituti, ordinari e speciali (ivi inclusi quelli di<br />
ripristinata applicabilità), del congedo straordinario e di ogni altra figura di assenza<br />
legittima, in un&#8217;ottica di costante attenzione e sensibilità nei riguardi delle esigenze,<br />
anche di natura familiare, che il Personale dovesse rappresentare.</p>
<p>In merito, si segnala che è di prossima registrazione e pubblicazione in Gazzetta<br />
Ufficiale il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020<br />
(sebbene sia già stato diffuso attraverso canali ufficiali), che detta alcune ‘disposizioni<br />
applicabili comunque fino al 31 dicembre 2020.</p>
<p>In ordine a tali imminenti evoluzioni, limitatamente alle disposizioni applicabili<br />
al Personale della Polizia di Stato!, si precisa che l’assenza del dipendente, per<br />
accertamenti sanitari (propri o dei figli minorenni) “disposti dall&#8217;autorità sanitaria<br />
competente per il COVID-19”, è equiparata, a tutti gli effetti giuridici ed economici, al<br />
servizio effettivamente prestato, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato decreto del<br />
Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020”.</p>
<p>Venendo ad alcuni indirizzi rivolti più specificamente all’organizzazione dei<br />
servizi, si raccomanda di:</p>
<ul>
<li>ridurre, allo stretto e rigoroso indispensabile, le attività che comportano<br />
accentuazione dei rischi di contagio, con specifico riferimento a missioni, nonché ad<br />
attività di formazione e aggiornamento professionale in presenza;</li>
<li>predisporre ogni misura organizzativa utile ad evitare tutte le riunioni in presenza,<br />
come noto vietate al pari della partecipazione ad eventi (art. 1, comma 6, lettera n-<br />
bis), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020),</li>
<li>fornire ogni possibile collaborazione ai Medici della Polizia di Stato, anche<br />
attraverso la messa a disposizione di Personale non sanitario, ovviamente per<br />
adempimenti compatibili con il relativo status (raccolta di informazioni,<br />
elaborazione di reportistica, comunicazioni, ecc.).</li>
</ul>
<p>Con particolare riferimento ai servizi operativi, sì ricorda come la presente<br />
specifica fase dello stato di emergenza nazionale, nuovamente prorogato dal Consiglio<br />
dei ministri dello scorso 7 ottobre fino al 31 gennaio 2021, già si caratterizzi per<br />
l&#8217;adozione di regole e per la predisposizione di misure maggiormente restrittive da parte<br />
delle competenti Autorità di governo (si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei<br />
ministri 24 ottobre 2020, peraltro sostitutivo del precedente del 13, medio tempore già<br />
modificato il 18 ottobre). Tali evoluzioni accentuano l’esigenza che /&#8217;ordinaria attività<br />
di controllo del territorio intensifichi il proprio orientamento anche a presidio del<br />
rispetto delle suddette misure.</p>
<p>Con precedente circolare n. 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/5060-20 dello scorso<br />
20 ottobre, poi, è già stata richiamata l’attenzione dei Sigg. Questori affinché<br />
dispongano, mediante apposita ordinanza ex art. 37 del Regolamento di servizio, mirati<br />
servizi di ordine e sicurezza pubblica, avendo cura di concentrarli sulle situazioni nelle<br />
quali risultino sussistenti rischi rilevanti di alterazione del sereno svolgimento di ogni<br />
attività lecita caso per caso coinvolta, nello scrupoloso rispetto anche delle misure sopra<br />
menzionate. Le relative valutazioni riguarderanno, in particolare, quegli ambiti spazio-<br />
temporali interessati dall’interdizione alla libera circolazione nell&#8217;osservanza di misure<br />
adottate, con i previsti strumenti emergenziali, dalle varie Autorità competenti, statali,<br />
regionali o comunali.</p>
<p>Naturalmente, nella seconda tipologia di ipotesi, spetterà la prevista indennità di<br />
ordine pubblico a remunerazione del servizio reso dal Personale incluso in ciascun<br />
dispositivo, per come, caso per caso, individuati in occasione dei consueti processi<br />
coordinati di governo dell’ordine pubblico. Sul tema, la direttiva del Capo del Gabinetto<br />
del Ministro dell&#8217;interno n. prot. 64576 dello scorso 20 ottobre ribadisce che “a<br />
definizione della forza pubblica, da impiegare nell&#8217;espletamento dei servizi, sarà<br />
oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i Sigg. Questori<br />
organizzeranno con le Forze dell&#8217;ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale,<br />
anche ai fini dell&#8217;individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il<br />
dispositivo”, con i necessari e consueti coinvolgimenti dell’intero sistema delle Autorità<br />
di pubblica sicurezza territorialmente competenti. Va da sé che tali riunioni dovranno<br />
tenersi con modalità che non implichino la fisica compresenza.</p>
<p>Richiamando, ancora una volta, l’attenzione sulla necessità che l&#8217;applicazione<br />
dei criteri ora indicati sia ispirata a principi di gradualità in ragione dell’evolversi della<br />
situazione epidemiologica e delle misure che dovessero essere ulteriormente adottate e<br />
confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare<br />
completa diffusione tra il Personale dipendente della presente circolare e assicurarne<br />
puntuale applicazione.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2020/10/Emergenza-epidemiologica-da-covid-19.-Ulteriori-aggiornamenti._compressed.pdf">La circolare in pdf</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/emergenza-epidemiologica-covid-19-ulteriori-aggiornamenti/">Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori aggiornamenti.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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