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	<title>contributi INPS fuori ruolo Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<description>Sempre dalla parte dei poliziotti</description>
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	<title>contributi INPS fuori ruolo Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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		<title>Circolare INPS n. 7 del 14.01.2022. Obblighi di contribuzione fuori ruolo, ex l.1114-1962</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 08:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circolari 2023]]></category>
		<category><![CDATA[contributi INPS fuori ruolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di seguito la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza OGGETTO: Circolare INPS n. 7 del 14.01.2022. Obblighi di contribuzione durante il periodo di collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici per assumere un impiego o per l’espletamento di un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea. Sì fa seguito alla circolare n. 333-G/Div.1-Sett.6/aagg.72 del 2 aprile [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza</p>
<h3>OGGETTO: Circolare INPS n. 7 del 14.01.2022. Obblighi di contribuzione durante il<br />
periodo di collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici per assumere<br />
un impiego o per l’espletamento di un incarico temporaneo presso le<br />
Istituzioni dell’Unione europea.</h3>
<p>Sì fa seguito alla circolare n. 333-G/Div.1-Sett.6/aagg.72 del 2 aprile 2015 e ai<br />
messaggi n.11/2021 del 25 marzo 2021 e n. 6/2021 del 22 febbraio 2022, contenenti le<br />
disposizioni normative ed applicative in ordine agli obblighi contributivi del personale<br />
della Polizia di Stato collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi della L. 1114/ 1962,<br />
per fornire, per la parte di competenza, un primo riscontro ai quesiti che pervengono<br />
allo scrivente in merito al contenuto della circolare INPS n. 7 del 14 gennaio 2022.</p>
<p>Com&#8217;è noto l’articolo 2, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, prevede che<br />
l&#8217;impiegato collocato in fuori ruolo sia tenuto a versare all’Amministrazione cui<br />
appartiene l’importo dei contributi a suo carico, di cui all’art. 57 del D.P.R. 10 gennaio<br />
1957, n.3, ai fini del computo degli stessi agli effetti del trattamento di quiescenza e<br />
previdenza.</p>
<p>A tal proposito l’INPS ha più volte chiarito che “j/ tempo trascorso in tale<br />
posizione è interamente tutelato agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza,<br />
per cui l’Amministrazione di appartenenza del lavoratore interessato — obbligato al<br />
versamento della ritenuta a proprio carico all’Amministrazione di appartenenza — con<br />
la quale il rapporto di lavoro non deve interidersi interrotto, è tenuta al versamento<br />
della relativa contribuzione”.</p>
<p>Tuttavia, con la circolare n. 7/2022, nel solco di una ricostruzione giuridica della<br />
Corte di Giustizie dell’Unione europea, l&#8217;INPS ha rivisto le predette disposizioni e<br />
chiarito che:</p>
<ul>
<li> il personale fuori ruolo ex L. n.1114/62, impiegato presso le Istituzioni dell’Unione<br />
Europea, è esonerato dal versamento dei contributi previdenziali nazionali essendo<br />
iscritto a fondo pensionistico UE;</li>
<li>eventuali contribuzioni versate in favore del sistema previdenziale nazionale<br />
potranno essere recuperate presso l&#8217;INPS con specifica procedura, retroattiva a dieci<br />
anni;</li>
<li>il dipendente potrà far valere la contribuzione UE in ambito nazionale e viceversa.</li>
</ul>
<p>L&#8217;Istituto ha precisato, quindi, che per il personale interessato:</p>
<p>&gt; la tutela ai fini pensionistici è assicurata esclusivamente dal Fondo dell’Unione e<br />
che pertanto nessuna contribuzione ai fini pensionistici è dovuta<br />
all’ Amministrazione di appartenenza;<br />
&gt; i contributi in oggetto, già versati dall’ Amministrazione per il personale collocato<br />
in fuori ruolo, potranno essere rimborsati dall’Istituto previa richiesta di<br />
restituzione, nei limiti della prescrizione decennale.</p>
<p>Inoltre, ha fornito indicazioni per definire le modalità di rimborso della<br />
contribuzione già versata e la facoltà di trasferimento dei diritti pensionistici sia<br />
nell’ambito del sistema previdenziale nazionale sia in quello comunitario, significando<br />
ulteriormente che permangono comunque gli obblighi contributivi ai fondi ex ENPAS e<br />
relativi al trattamento di previdenza (TFS) e alla Gestione unitaria delle prestazioni<br />
creditizie e sociali (Fondo credito).</p>
<p>La circolare di cui sopra limita il proprio ambito di disciplina ai rapporti di<br />
impiego o incarico temporaneo presso le sole Istituzioni europee presso le quali sia<br />
vigente lo Statuto dei funzionari e degli agenti dell’Unione europea, e relativa speciale<br />
tutela previdenziale, di cui al Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) del 1962<br />
(Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità<br />
Economica Europea e della Comunità Europea dell&#8217;Energia Atomica).</p>
<p>Tenuto conto della portata innovativa: della circolare, a seguito di opportuni<br />
approfondimenti, dopo tale preliminare ricostruzione, l&#8217;INPS ha chiarito quali siano le<br />
Istituzioni, gli Organi, le Agenzie e le Imprese europee presso le quali è vigente lo<br />
Statuto dei funzionari e degli agenti dell’Unione europea ed ha precisato che per tale<br />
personale trova applicazione la disciplina del Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.)<br />
del 1962.</p>
<p>Tutto ciò premesso, in considerazione del fatto che il personale della Polizia di<br />
Stato collocato in posizione di fuori ruolo ex. L.1114/62, attualmente, è gestito nella<br />
procedura NoiPA mediante unico codice di segnalazione che consente il calcolo,<br />
versamento e dichiarazione di tutta la contribuzione dovuta, si invitano codesti Uffici a<br />
sospendere temporaneamente la richiesta, ai dipendenti interessati, di restituzione della<br />
contribuzione ai fini pensionistici (INPDAP) calcolata dal sistema, nelle more dello<br />
scioglimento della riserva da parte di NoiPA in merito alla creazione di un nuovo codice<br />
di segnalazione.</p>
<p>Si evidenzia, infine, che sono tutt’ora in corso gli approfondimenti con l’Istituto<br />
previdenziale per conoscere la decorrenza dei termini prescrizionali stabiliti dalla<br />
circolare e le corrette modalità per procedere ad inoltrare la richiesta di restituzione<br />
della contribuzione ai fini pensionistici, sia per la quota a carico del datore di lavoro che<br />
per quella a carico del lavoratore, al fine della successiva regolarizzazione con<br />
l’interessato.</p>
<p>Nell’allegare alla presente copia della circolare cui si fa riferimento e l’elenco<br />
degli organismi di cui sopra, si invita ad informare il personale interessato precisando<br />
altresì che saranno forniti maggiori dettagli operativi con successive comunicazioni.</p>
<p><a href="https://mega.nz/file/8ywQgL7K#gBNUDFLH6enTDJfgfJV2vlfJ0iLZAQqnQCSe6lr7zUM" target="_blank" rel="noopener">La circolare in pdf</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/circolare-inps-n-7-del-14-01-2022-obblighi-di-contribuzione-fuori-ruolo-ex-l-1114-1962/">Circolare INPS n. 7 del 14.01.2022. Obblighi di contribuzione fuori ruolo, ex l.1114-1962</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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