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	<title>congedo ordinario Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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	<description>Sempre dalla parte dei poliziotti</description>
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	<title>congedo ordinario Archivi - FSP Polizia di Stato</title>
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		<title>Modalità e termini di fruizione del congedo ordinario a seguito della sentenza n. 218/22 del 18 gennaio 2024 della Corte di Giustizia dell’ Unione Europea.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 06:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[congedo ordinario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: Modalità e termini di fruizione del congedo ordinario a seguito della sentenza n. 218/22 del 18 gennaio 2024 della Corte di Giustizia dell’ Unione Europea. Le modalità di gestione dei periodi di congedo ordinario sono state, di recente, oggetto di alcune richieste di chiarimenti, anche alla luce della sentenza n. 218/22 del 18 gennaio [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: Modalità e termini di fruizione del congedo ordinario a seguito della sentenza n.<br />
218/22 del 18 gennaio 2024 della Corte di Giustizia dell’ Unione Europea.</h3>
<p>Le modalità di gestione dei periodi di congedo ordinario sono state, di recente, oggetto di alcune richieste di chiarimenti, anche alla luce della sentenza n. 218/22 del 18 gennaio 2024 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.</p>
<p>La citata sentenza, in particolare, ha statuito che “il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite (&#8230;), ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un&#8217;indennità finanziaria. L’onere della prova incombe al datore di lavoro”.</p>
<p>Emergono, dalla lettura della sentenza, importanti indicazioni di conferma della tutela del personale, al quale deve essere data la possibilità di fruire dei doverosi periodi di riposo, oltre che di garanzia per le Amministrazioni, invitate a provvedere secondo procedure ben individuate.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra, è emersa la necessità di precisare le istruzioni in merito alle modalità con cui assicurare, da un lato, al personale, anche con qualifica dirigenziale, il godimento di congrui periodi di riposo psico-fisico, dall’altro, ai soggetti preposti agli uffici gli strumenti di cui dispongono secondo l’attuale assetto ordinamentale della Polizia di Stato, fornendo anche ulteriori indicazioni procedurali in materia.</p>
<p>Anzitutto, con riferimento alle modalità e ai termini di fruizione dell’irrinunciabile diritto<sup class='footnote' id='fnref-35837-1'><a href='#fn-35837-1' rel='footnote'>1</a></sup> a periodi di ferie annuali retribuite, si ribadisce la regola generalmente valida secondo cui essi vanno fruiti nel corso dell’anno di maturazione.</p>
<p>Nondimeno, si rappresenta che l’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, ha previsto che “Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all&#8217;anno di spettanza”.</p>
<p>Sulla necessità di rispettare le prescrizioni appena riportate, l’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 (recante il recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile), ha fornito alle Amministrazioni — e quindi ai responsabili degli uffici — l’ulteriore strumento della “programmazione d’ufficio”, precisando che esse devono provvedere:</p>
<p style="padding-left: 40px;">a) a vigilare sul rispetto dei termini di cui all&#8217;articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, nell&#8217;ottica di un equo contemperamento<br />
delle necessità personali del dipendente e delle esigenze di servizio dell’Amministrazione,<br />
pianificandone la fruizione con congruo anticipo rispetto alla scadenza, sulla base delle<br />
esigenze di servizio e delle istanze del personale;</p>
<p style="padding-left: 40px;">b) a programmare la fruizione del congedo ordinario residuo, anche d&#8217;ufficio, sia per<br />
garantire l’effettivo reintegro delle energie psico-fisiche del personale, in considerazione della<br />
specificità delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di polizia, sia per renderne sistematica<br />
la pianificazione ai fini del buon andamento degli Uffici e del corretto godimento, da parte<br />
degli interessati, anche in vista del futuro collocamento a riposo”.</p>
<p><a href="https://mega.nz/file/YuRAlDzJ#Mmod3ctVLsU_Oi9VaMV8_PsqOoUS-VIWGb_ELMqvbwM" target="_blank" rel="noopener">Per leggere l&#8217;intera circolare scarica il PDF</a></p>
<hr />
<p><span class='footnote' id='fn-35837-1'><a href='#fnref-35837-1'>1</a>.</span> Consacrato a livello costituzionale nell’art. 36 ed a livello europeo nell’art. 7 della direttiva 2003/88.</p>
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		<title>Mobilità a domanda e congedi ordinari da fruire in regioni diverse da quella di servizio. &#8211; Sollecito</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 15:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dalla segreteria]]></category>
		<category><![CDATA[Lettere]]></category>
		<category><![CDATA[congedo ordinario]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Oggetto: mobilità a domanda e congedi ordinari da fruire in regioni diverse da quella di servizio. &#8211; Sollecito per l’indicazione di tempistiche e per disposizioni sulla fruizione dei congedi. Signor Capo della Polizia, tra le numerose problematiche connesse all’emergenza Covid-19 oggi in atto, quella dell’attuazione della mobilità a domanda del personale della Polizia di Stato, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3>Oggetto: mobilità a domanda e congedi ordinari da fruire in regioni diverse da quella di servizio. &#8211; Sollecito per l’indicazione di tempistiche e per disposizioni sulla fruizione dei congedi.</h3>
<p>Signor Capo della Polizia,</p>
<p>tra le numerose problematiche connesse all’emergenza Covid-19 oggi in atto, quella dell’attuazione della mobilità a domanda del personale della Polizia di Stato, come noto, anche in considerazione dei tempi lunghi che spesso richiedono le sedi di servizio maggiormente richieste, riveste senza alcun dubbio un’importanza tutt’altro che secondaria.</p>
<p>È notorio come, nella stragrande maggioranza dei casi, i colleghi chiedano di tornare presso le località di origine o di ricongiungersi ai coniugi da cui si sono dovuti allontanare nel momento in cui sono entrati a far parte dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e che, dunque, il trasferimento consentirebbe loro di essere accanto ai propri cari proprio quando ciò sarebbe ancora più importante.</p>
<p>Appendiamo in queste ore, con soddisfazione, che si è appena dato corso all’invio dei telex che indicano al 18 maggio la decorrenza dei trasferimenti di funzionari connessi con le assegnazioni delle sedi ai frequentatori del 108° corso commissari e auspichiamo arrivi a breve la comunicazione della decorrenza per i trasferimenti connessi alle assegnazioni dei frequentatori del 208° corso allievi agenti.</p>
<p>Rileviamo per inciso che, per i ruoli di base, la problematica delle decorrenze ha assunto connotazioni davvero spinose perché le si è aggiunto il diniego di molti dirigenti alla fruizione del congedo ordinario presso il domicilio, se ubicato in regione diversa da quella di servizio, addirittura anche a chi vi è già stato trasferito, malgrado che gli spostamenti per motivi di lavoro siano consentiti.</p>
<p>In definitiva: come ampiamente annunciato dallo stesso Presidente del Consiglio, la “finestra” per gli spostamenti sul territorio aperta dall’ultimo dPCM a partire dal 4 maggio prossimo, a seconda dell’evolversi della situazione contagi &#8211; che ci auguriamo tutti non riprendano &#8211; potrebbe però doversi ancora una volta chiudere, tenendo anche conto di eventuali ordinanze di governatori e sindaci.</p>
<p>Di fatto ciò potrebbe rimandare sine die i trasferimenti, anche quelli già decretati, ma non ancora effettuati e pertanto sarebbe per noi quanto mai opportuno che giungano tempestive disposizioni affinché: da un lato, i dirigenti consentano a tutti i dipendenti la fruizione del congedo ordinario presso i domicili ovunque ubicati; dall’altro, si definiscano subito tutti i trasferimenti che per emergenza sanitaria stanno segnando il passo, ivi compresi quelli connessi all’uscita del 2° corso vice commissari, nonché quelli per i ruoli ispettori e sovrintendenti.</p>
<p>In attesa di un cortese cenno di riscontro inviamo i più cordiali saluti.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2020/04/mobilita-co-30-4-2020-1_compressed.pdf">La lettera.</a></p>
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		<title>Fruizione congedo ordinario. Le regole valgono anche per le  Sezioni di P.G. della Procura Repubblica di Venezia. Risposta a quesito.</title>
		<link>https://www.fsp-polizia.it/fruizione-congedo-ordinario-le-regole-valgono-anche-le-sezioni-p-g-della-procura-repubblica-venezia-risposta-quesito/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[FSP Polizia di Stato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 12:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti dal territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Quesiti]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[congedo ordinario]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OGGETTO: “Fruizione congedo ordinario. Le regole valgono anche per le Sezioni di P.G. della Procura della Repubblica di Venezia. Richiesta intervento”. (Rif. nota n.1110/S.N. del 6 novembre 2018) Con riferimento alla nota in epigrafe, la Questura di Venezia interessata al riguardo, ha rappresentato che presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>OGGETTO: “Fruizione congedo ordinario. Le regole valgono anche per le Sezioni di P.G. della Procura della Repubblica di Venezia. Richiesta intervento”.<br />
(Rif. nota n.1110/S.N. del 6 novembre 2018)</h3>
<p>Con riferimento alla nota in epigrafe, la Questura di Venezia interessata al riguardo, ha rappresentato che presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di quella provincia,l’autorizzazione alla fruizione del congedo<br />
ordinario è nella disponibilità del Dirigente.<br />
Inoltre, è stato precisato che l&#8217;annotazione &#8220;per presa visione” va intesa come un mero atto di cortesia nei confronti dell&#8217;Autorità Giudiziaria, in uno spirito di collaborazione volto unicamente ad informare quest’ultima dell’esigenza del<br />
dipendente di fruire del giusto riposo.</p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2019/02/Fruizione-C-O-Le-regole-valgono-anche-per-le-Sezioni-di-P-G-della-Procura-Repubblica-di-Venezia-Richiesta-intervento-2_compressed.pdf">Il quesito</a></p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2019/02/allegato_compressed.pdf">allegato al quesito</a></p>
<p><a href="http://www.fsp-polizia.it/wp-content/uploads/2019/02/Venezia-Sezioni-di-P.G.-fruizione-congedo-ordinario-1_compressed.pdf">La risposta</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it/fruizione-congedo-ordinario-le-regole-valgono-anche-le-sezioni-p-g-della-procura-repubblica-venezia-risposta-quesito/">Fruizione congedo ordinario. Le regole valgono anche per le  Sezioni di P.G. della Procura Repubblica di Venezia. Risposta a quesito.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fsp-polizia.it">FSP Polizia di Stato</a>.</p>
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