Il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori nella Polizia di Stato: ruolo, attribuzioni e responsabilità

Il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori nella Polizia di Stato: ruolo, attribuzioni e responsabilità

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è un lavoratore o una lavoratrice eletto oppure designato per rappresentante il diritto alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in un’ottica di sicurezza partecipata.

Cosa significa sicurezza partecipata?

Significa che al fine di superare l’atavico conflitto tra datore di lavoro e lavoratore, da sempre caratterizzante il sistema delle relazioni industriali italiane, il legislatore ha inteso realizzare un sistema di organizzazione della sicurezza basato anche sulla reciproca e leale collaborazione tra datore di lavoro e lavoratori.

A tal riguardo, la norma riconosce ai lavoratori il diritto di contribuire a mantenere integri i livelli di prevenzione anche attraverso il potere di un’azione di verifica e di proposta.

Nella polizia di Stato le attribuzioni del Rappresentante sono esercitate dalla segreteria provinciale delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del contratto collettivo nazionale.

Nella Polizia di Stato, quindi, le attribuzioni del Rappresentante sono esercitate da un soggetto giuridico (la segreteria provinciale) attraverso i propri incaricati.

Si tratta di una piccola anomalia sul piano formale che però non limita le attribuzioni del Rappresentate ma al contrario le rinforza attraverso una doppia protezione ( sindacale e normativa).

Come viene garantito il diritto di disporre del tempo necessario per l’adempimento dell’incarico?

Il monte ore complessivo a disposizione per ogni segreteria provinciale pari a 76 ore annue per cui anche se viene ammessa lattività di più RLS contemporaneamente essa dovrà, comunque, essere svolta nellambito del monte ore complessivo indicato…”

Quale ruolo giocano le organizzazioni sindacali nella promozione della sicurezza?

Nel T.U.S. viene affermato che: le parti sociali concorrono alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzato a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ( art. 2, co.1, lett.p).

Qual’è il ruolo svolto dal Rsl?

Il Rappresentante è chiamato a partecipare attivamente alla programmazione della prevenzione in una logica di sicurezza partecipata attraverso l’informazione, la consultazione e il diritto di accesso.

Questa non è una consultazione!!

Quali sono le attribuzioni del RLS?

Le attribuzioni del RLS sono elencate nell’articolo 50 del testo unico che possono essere raggruppate in quattro distinte categorie:

  • formazione – informazione – consultazione ;

  • partecipazione

  • controllo

  • iniziativa.

Quali sono i diritti del RLS?

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  • ha diritto ad una formazione adeguata, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 per i lavoratori.

  • ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelli riguardanti le sostanze e preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione degli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali e tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

Per ogni iniziativa che riguarda la sicurezza, nell’ambito della consultazione e partecipazione il rappresentante deve essere sentito “preventivamente e tempestivamente

  • in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero nell’unità produttiva

  • sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, sull’attività di prevenzione incendi, primo soccorso e sull’evacuazione dei luoghi di lavoro e sulla designazione del medico competente“ ;

  • in merito allorganizzazione della formazione di cui allarticolo 37;

  • Sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, primo soccorso all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente“ ( lett.c ),

E’ CONSULTATO PREVENTIVAMENTE E TEMPESTIVAMENTE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, ALLA INDIVIDUAZIONE , PROGRAMMAZIONE , REALIZZAZIONE E VERIFICA DELLE PREVENZIONE NELLA AZIENDA O UNITA’ PRODUTTIVA

Ciò significa che il rappresentante non è un soggetto passivo nel sistema di prevenzione e protezione ma gioca un ruolo attivo e di verifica del corretto adempimento delle misure richieste, da parte del datore di lavoro e dei suoi collaboratori.

E’ CONSULTATO SULLA DESIGNAZIONE DEL RSPP E DEGLI ASPP ……E DEL MEDICO COMPETENTE.

Anche questo è un aspetto molto importante in quanto seppur si stratti di diretti collaboratori del DL il legislatore ha riservato al Rls il diritto di opinione, potendo egli richiedere al DL su quali presupposti vorrebbe adottare la designazione oltre che avere riscontro del possesso dei requisiti professionali richiesti dalla norma

E’ CONSULTATO PREVENTIVAMENTE E TEMPESTIVAMENTE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, ALLA INDIVIDUAZIONE , PROGRAMMAZIONE , REALIZZAZIONE E VERIFICA DELLE PREVENZIONE NELLA AZIENDA O UNITA’ PRODUTTIVA

Ciò significa che il rappresentante non è un soggetto passivo nel sistema di prevenzione e protezione ma gioca un ruolo attivo e di verifica del corretto adempimento da parte del datore di lavoro e dei suoi collaboratori.

Non esiste al mondo che il DL si presenta con un DVR già pronto e confezionato di cui richiede al Rls la firma per “accettazione” o per conferimento della data certa.

Il documento va costruito con la costante partecipazione del Rls anche utilizzando le proposte che arrivano dai lavoratori ad esempio organizzando incontri con gruppi di colleghi insieme al Rspp.

Per ogni iniziativa che riguarda la sicurezza, nell’ambito della consultazione e partecipazione, il rappresentante: “deve essere sentito

Ha il diritto di accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, il diritto di ricevere, su richiesta , il documento di valutazione dei rischi ed il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza redatto dall’impresa committente e dall’impresa appaltatrice***; promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori

Due tipi di accesso :

Accesso informale ed accesso formale

Nel primo caso non occorrono particolari formalità comunicative ma trattandosi di Rls a “competenza provinciale” per la particolarità dell’individuazione coincidente con la SP, occorre sempre tener conto dell’organizzazione del lavoro del luogo visitato anche nel rispetto del principio di ospitalità.

Nel secondo caso inviando una formale comunicazione di partecipazione al datore di lavoro, al rspp e al medico competente interessati e redigendo un verbale di sopralluogo.

FAC SIMILE DI RICHIESTA

Al sig. questore di ……………

in qualità di datore di lavoro

e, per conoscenza:

Al sig……………Rspp

Al dr……………..Medico competente

Oggetto: comunicazione e richiesta di accesso nei luoghi di lavoro, ex art.50 comma a) D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81

Gentile questore,

Le scrivo nella sua qualità di datore di lavoro ex art. 2, lettera b), D.Lgs.9 aprile 2008, per comunicarle la mia volontà di accedere nei locali…………, il giorno……dalle ore…… al fine di verificare il rispetto della normativa prevenzionale, sollecitato dal personale ivi impiegato, anche al fine di fare proposte in merito all’attività di prevenzione come indicato alla lettera m) della richiamata norma.

A tal fine la prego di voler informare l’Rspp ed il medico competente della mia richiesta e di mettere nella mia disponibilità il documento di valutazione del rischio e quanto altro previsto dall’art.50, lettera e).

Per la delicatezza del compito, La informo che mi avvarrò della competenza di………….dirigente sindacale della mia organizzazione sindacale.

Distinti saluti

Nel caso i soggetti richiamati non partecipino, si redige comunque un verbale in cui si da atto della mancata partecipazione, dove vengono riportati gli esiti del sopralluogo anche scattando foto e raccogliendo ogni utile informazione, comunque nel rispetto della riservatezza delle persone e della particolarità dei luoghi.

L’Rls accede in tutte le aree di lavoro oppure ha delle restrizioni?

Non esistono luoghi o aree di lavoro dove l’Rls non possa accedere, eventualmente accompagnato dal datore di lavoro, dall’rspp o dal medico competente o da persona opportunamente delegata.

Non esistono aree di lavoro riservate sottratte alla vigilanza dell’Rls

Il verbale viene inviato ai componenti del SPP, indicando le proprie osservazioni e le proprie proposte, nonché i termini di feedback, trascorsi i quali con l’aiuto dell’Ufficio Nazionale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, si coinvolge l’Ufficio di vigilanza competente per territorio.

Quali sono i diritti del RLS?

Ha il diritto di :

  • Formulare osservazioni* in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,

  • Partecipare alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

  • Fare proposte in merito all’attività di prevenzione,

  • Segnalare al responsabile dell’azienda i rischi individuati nel corso della sua attività,***

  • Fare il ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione protezione dei rischi adottate dal datore di lavoro o dei dirigenti e mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante può verificare, per conto dei lavoratori l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute ( art.18, co.1, lett.n) .

Egli deve disporre dallo allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l’accesso ai dati di cui all’art. 18, comma 1 lett. r , contenuti in applicazioni informatiche.

Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutela previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il rappresentante è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali e segreto relativamente alle informazioni contenute nella valutazione dei rischi, nonché del segreto in ordine ai processi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,

59 Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di

prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito allorganizzazione della formazione di cui allarticolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di

prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose59, alle macchine, agli

impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dallarticolo 37;

h) promuove lelaborazione, lindividuazione e lattuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute

e l’integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di

norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui allarticolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dellincarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per lesercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite laccesso ai dati, di cui allarticolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche.

Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per lespletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per lespletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui allarticolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196(N) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui allarticolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nellesercizio delle funzioni.

7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Cosa succede se il DL non consente al Rls di esercitare le proprie attribuzioni?

Cosa succede il Rls omette di segnalare un pericolo di cui è venuto a conoscenza?

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Art. 41 c.p. – Concorso di cause

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dallazione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e levento.

Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso che la morte del lavoratore fosse rapportabile all’epatopatia da virus c probabilmente contratta in occasione del trattamento dell’infortunio lavorativo subito dal lavoratore deceduto, atteso che i giudici di merito, pur a fronte di specifiche e precise censure alla ctu, avevano aderito alle conclusioni dell’accertamento peritale limitandosi al mero richiamo alle conclusioni del consulente).”

Cassazione civile sez. lav.  11 novembre 2014 n. 23990

T.A.R. Perugia (Umbria) sez. I  26 giugno 2014 n. 359  

Le infermità e le lesioni contratte da pubblico dipendente si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente (allorché connotano la genesi della malattia) e determinante, allorché i fatti di servizio assurgono a ruolo di elementi preponderanti ed idonei ad influire sul determinismo del male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto o non si sarebbe aggravato, con esclusione di circostanze o condizioni del tutto generiche quali ‘disagi e fatiche inevitabili del servizio, clima freddo ed umido ed altre tipiche circostanze connesse al servizio prestato’; pertanto, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, occorre che l’attività lavorativa possa con certezza ritenersi, quantomeno, concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni.

Cassazione civile sez. lav.  19 giugno 2014 n. 13954  

In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell’art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. Rigetta, App. Sassari, 05/02/2007