OGGETTO: “Secondo ciclo di cure termali a carico del S.S.N. — Quesito”

Con riferimento alla nota n.219/SN del 7 febbraio u.s., concernente l’oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha preliminarmente osservato che la lettera del Ministero della Salute, allegata da codesta O.S. alla nota citata, fa un chiaro riferimento alla possibilità di riconoscere un secondo specifico ciclo annuo di cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale in favore degli invalidi di guerra e di servizio, del ciechi, dei sordi e degli invalidi civili. Il predetto Dicastero precisa che tale criterio trova un fondamento giuridico nell’art. 57, comma 3, della legge n. 833/78 e, pertanto, ritiene che possa essere erogato un secondo ciclo di cure termali connesso alla patologia invalidante con oneri a carico del S.S.N..

Diversamente, per quanto concerne la concessione del congedo straordinario, la predetta Direzione Centrale ha precisato che occorre far riferimento all’art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 463 del 1983, il quale – nel richiamare espressamente la normativa citata dal Ministero della Salute – stabilisce che “i congedi straordinari…concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente (prestazioni idrotermali), non possono superare il periodo di quindici giorni l’anno anche per i soggetti di cui all’articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833”.

Ciò premesso, alla luce della vigente normativa, non risulta possibile accordare il congedo straordinario per un numero di giorni superiore a quello prescritto. Nulla vieta, tuttavia, di usufruire del congedo ordinario per accedere al secondo ciclo annuo di cure termali con oneri a carico del S.S.N.. \

La risposta