Oggetto: possibile imminente ulteriore aggravamento delle esistenti e gravi disparità di trattamento in materia pensionistica tra il personale militare e gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Signor Ministro, Signor Capo della Polizia,

ci vediamo costretti a riprendere la questione di cui all’oggetto, già affrontata con la nostra nota pari oggetto del 18 febbraio 2020 cui è giunto un primo riscontro con la nota n. 555/RS/01/34/0216 del 12 ottobre scorso, purtroppo del tutto insoddisfacente perché, incentrandosi sugli aspetti meramente formali della questione – peraltro a noi ben noti – non ne affronta affatto quelli sostanziali, che di seguito brevemente riepiloghiamo.

Come noto la normativa vigente impone, in seno al Comparto sicurezza e difesa, l’equiordinazione retributiva tra il personale di tutte le Forze di polizia ed armate che ne fanno parte, a prescindere dal tipo di ordinamento – civile o militare – che caratterizza ciascuna di esse.

Eppure quando si tratta di fare il calcolo della pensione ai famosi gemelli entrati in servizio nello stesso giorno, ma uno nella Polizia di Stato e l’altro nell’Arma dei carabinieri o nel Corpo della guardia di finanza ovvero nell’Esercito Italiano, nella Marina militare o nell’Aereonautica militare, solo il primo è escluso dalla percentuale di calcolo prevista dall’art. 54 d.P.R. 1092/73 mentre al secondo no.

Il risultato è che il poliziotto ne esce penalizzato anche per diverse centinaia di euro mensili netti nella misura dell’assegno di pensione e questa è un’inaccettabile discriminazione.

Eppure nel 2005 l’Inpdap, poi sostituita dall’Inps come istituto erogatore del trattamento previdenziale per tutto il personale del richiamato Comparto, con la nota n. 6 del 23 marzo 2005, avente per oggetto «Gestione delle attività pensionistiche del personale della Polizia di stato» e indirizzata a codesto Ministero – Dipartimento della pubblica sicurezza, spiega chiaramente che l’Amministrazione della pubblica sicurezza, pur essendo “civile”, è però ad “ordinamento speciale” e, pertanto, in tema di pensioni i poliziotti non possono che essere destinatari delle norme speciali che riguardano le Forze di polizia o il personale militare.

Dunque, a meno che non si immagini di dividere il Comparto sicurezza e difesa in due distinti comparti, bisogna tradurre i postulati ed i contenuti giuridici in conseguenti elementi tangibili, tali da non determinare frustranti ingiustizie, applicando a tutto il personale dell’attuale Comparto il deliberato adottato il 4 gennaio scorso dalle Sezioni unite della Corte dei conti giurisdizionale centrale con la sentenza nr.1/2021/QM/PRES-SEZ e la più vantaggiosa aliquota di calcolo pensionistico prevista per il personale militare, ma anche per i vigili del fuoco.

L’art. 61 del dPR 1092/1973 dispone infatti che al personale del Corpo dei vigili del fuoco e del poi disciolto Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite per il trattamento di quiescenza sia per i militari che per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardi di pubblica sicurezza e il Consiglio di Stato, pronunciandosi nel 1983 sulla questione pensionistica, ha affermato che la smilitarizzazione della Polizia di Stato non avrebbe avuto : “nessuna incidenza … sul trattamento di quiescenza, che rimane quello più favorevole previsto per i militari”

Vi chiediamo quindi di attivarvi per far sì che in sede istituzionale si giunga finalmente ad una interpretazione autentica delle norma da applicarsi ovvero ad eventuali modifiche per giungere ad una reale e sostanziale equiordinazione tra gli appartenenti a tutte le Forze appartenenti al medesimo Comparto.

In caso contrario il malcontento che serpeggia tra i poliziotti si rivelerà più che giustificato e crescerà sempre più, per poi sfociare anche in iniziative giurisdizionali che solleveranno questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Idonee iniziative adottate tempestivamente dalla SS.LL. dimostreranno infine analoga sollecitudine rispetto a quella ancora una volta dimostrata dalle amministrazioni militari, che si sono giustamente attivate con tempestività e determinazione per far giungere al personale amministrato anche quest’ultimo beneficio senza neppure attendere un provvedimento normativo che recepisca decisione delle Sezioni unite della Corte dei conti di cui sopra.

In attesa di cortese cenno di riscontro si porgono Distinti saluti.

La lettera