OSSERVATORIO NAZIONALE POLIZIA STRADALE

AL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLIZIA STRADALE

DIRIGENTE SUPERIORE GIOVANNI BUSACCA

R O M A

AL MINISTERO DELL’INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L’AMM.NE GENE.LE DEL DIPARTIMENO DELLA P.S.

DIRETTORE UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

R O M A

Pregiatissimi Direttori,

l’Ufficio Relazioni Sindacali con nota nr. 555/RS/01/113/C/18/002773 del 14.06.2018, in risposta ad uno specifico quesito formulato, ha fornito una chiara ed esaustiva interpretazione in merito al compenso di “indennità di reperibilità a chiamata” da riconoscere al personale turnista non in reperibilità, chiamato a intervenire in servizio per eccezionali, imprevedibili e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio.

Al riguardo, potrebbe verificarsi che il personale anticipi, per esigenze di servizio, l’inizio del turno e prosegua fino alla fine dello stesso (es. turno 13/19, anticipo inizio servizio ore 10.00), in tali circostanze Codesto Ufficio Relazioni Sindacali ha precisato che ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 11 A.N.Q., con la previsione del riconoscimento dell’indennità di cambio turno. Altresì, qualora il predetto personale, non sia comandato in regime di reperibilità, allo stesso spetterà anche l’indennità di reperibilità a chiamata.

Considerato che la predetta circolare era destinata al Compartimento Polizia Stradale del Veneto, poiché nei reparti di competenza erano stati individuati dei casi di mancata applicazione della predetta normativa e, ritenuto che non è possibile escludere reiterazioni in altre località, al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra tutto il personale, si prega di valutare l’opportunità di ribadire l’applicazione del predetto principio in ambito nazionale.

Fiduciosi in un autorevole intervento, cogliamo l’occasione per porgerle Distinti Saluti.

La lettera