OGGETTO: Elaborazioni stipendiali luglio 2020.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che nel corso degli
ultimi mesi, con il consueto messaggio mensile del CENAPS, gli Uffici Amministrativi
Contabili sono stati informati che era in corso l’attività di manutenzione straordinaria
della procedura CENAPS per il calcolo dell’avanzamento economico dalla quale
scaturisce l’aggiornamento delle partite stipendiali del personale dirigente della Polizia
di Stato. Conclusa tale attività, nella corrente mensilità, sono state elaborate e trasmesse
a NoiPA tanto le risultanze contabili a credito per circa 380 posizioni, quanto quelle a
debito riguardanti un centinaio di Dirigenti.

Com’è stato più volte ricordato, mentre i crediti vengono erogati in un’unica
soluzione, relativamente alle situazioni debitorie, sul corrente cedolino stipendiale grava
soltanto la prima rata, determinata dal sistema NoiPA, in linea con quanto previsto dalla
vigente normativa, nei limiti della quota cedibile. Resta, comunque, nella disponibilità
dei reparti che gestiscono la partita stipendiale dei dipendenti, a seguito di motivate
istanze prodotte dagli interessati, predisporre un diverso ammortamento del debito sin
dal suo avvio, qualora il medesimo sia da approvare 0, come nel caso in questione, a
decorrere dalla seconda rata.

Con l’ordinario appunto mensile del CENAPS saranno fornite puntuali
informazioni sui predetti aggiornamenti stipendiali agli Uffici Amministrativo
Contabili, ai quali il personale interessato potrà rivolgersi per eventuali ulteriori
chiarimenti.

Con l’occasione e in riferimento a quanto comunicato con le note p.n. del 1° e
16 giugno 2020, la predetta Direzione Centrale ha rappresentato che con la corrente
mensilità stipendiale NoiPA ha ultimato le attività che consentono l’applicazione degli
aggiornamenti del trattamento economico previsti dal decreto legislativo 27 dicembre
2019, n. 172.

In particolare, così come stabilito dall’articolo 40, comma 1, lettera o) del
citato decreto legislativo, al personale con più di 17 anni di servizio appartenente al
ruolo agenti e assistenti è stata incrementata la misura degli assegni di funzione con
decorrenza 1° gennaio 2020.

Per quanto riguarda la corresponsione agli aventi diritto dell’una tantum
prevista dal medesimo decreto legislativo all’articolo 40, comma 1, lettere c) e d), e
all’articolo 41, comma |, è stato rappresentato che sono ancora in corso le attività di
verifica della disponibilità finanziaria indispensabile per il pagamento di tali
competenze di natura accessoria.

In materia fiscale, è stato riferito che NoiPA ha comunicato di aver avviato le
attività per dare attuazione alla previsione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 5
febbraio 2020, n. 3, convertito con legge del 2 aprile 2020, n. 21 (taglio del cuneo
fiscale).

La norma:

  •  al comma 1, prevede che “qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui
    agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50,
    comma I, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e |), del testo unico delle imposte sui
    redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
    sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo
    13, comma l, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di
    trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo
    pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il
    reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro”,
  • al comma 2, introduce “una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al
    periodo di lavoro, di importo pari a:
    a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al
    rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
    l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000
    euro;
    b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000
    euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
    40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro”.

In proposito, come specificato da NoiPA nel messaggio pubblicato in data 24
giugno 2020, sarà necessario informare coloro che abbiano rinunciato, tramite la
funzionalità self service di NoiPA, al bonus I.R.P.E.F. previsto dal decreto legge
n.66/2014, che tale rinuncia rimane acquisita automaticamente dal sistema. Per cui,
qualora taluni rientrino nei più elevati limiti di reddito che danno accesso al nuovo
beneficio previsto dal sopra riportato comma 1, accedendo alla medesima funzionalità
self service, dovranno ripristinarne il diritto.

È stato infine evidenziato che l’ulteriore detrazione fiscale prevista dal comma
2, per la quale non è possibile gestire la rinuncia in modalità se/f service, spetta fino al
31 dicembre 2020 e sarà applicata sulla mensilità di agosto salva, ovviamente, la
decorrenza del 1° luglio 2020.

Si fa riserva di fornire tempestivi aggiornamenti sui diversi procedimenti in
itinere.

La circolare