OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020. Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 253 del 13 ottobre 2020, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di pari data, che introduce nuove misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, finalizzate ad affrontare l’attuale fase della pandemia.
Il d.P.C.M., come esplicitano anche taluni punti della parte narrativa, reca alcune nuove disposizioni in senso restrittivo, determinate dall’evolversi della situazione epidemiologica e dall’incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale.

Ne discende che talune prescrizioni del provvedimento sono rivolte a limitare
ulteriormente le occasioni di concentrazione e aggregazione di persone, tenuto conto che tali
circostanze possono favorire, a causa della loro naturale dinamicità, un’attenuazione, anche
involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento
interpersonale, sia del divieto di assembramento.

Le disposizioni del d.P.C.M. che recano profili innovativi vengono illustrate qui
di seguito, alla luce di tale premessa, con riguardo ai diversi specifici ambiti cui sono riferite.

Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; distanziamento
interpersonale (art. 1, commi 1, 2 e 6, lett. e)

L’art. 1, comma |], del provvedimento in esame ripropone l’obbligo di utilizzo
della mascherina anche all’aperto, nei termini e con le esclusioni di cui al decreto-legge 7
ottobre 2020, n. 125, nonché, al comma 2, quello di osservare una distanza interpersonale di
almeno un metro, fatte salve le eccezioni indicate nello stesso precetto.

In proposito, nel rinviare ai chiarimenti già forniti da questo Ufficio con
circolare dello scorso 10 ottobre, si ritiene utile sottoporre all’attenzione delle SS.LL. ulteriori
precisazioni ai fini applicativi.

Preliminarmente, sì ribadisce che il quadro regolatorio vigente, con riferimento
all’obbligo di utilizzo della mascherina, esonera: le attività sportive, nelle quali rientrano
anche quelle svolte con finalità amatoriali, mentre assoggetta all’obbligo di utilizzo di tale
dispositivo l’attività motoria.

Al riguardo, si precisa che nell’attività motoria, cui è riferito l’obbligo in
questione, non vanno ricomprese alcune attività svolte all’aperto che, in ragione del loro
particolare dispendio energetico, sono invece riconducibili all’attività sportiva e, quindi,
parimenti esentate.

Conseguentemente, pratiche quali jogging, footing, trekking, nordic walking o
altre forme di camminata sportiva, qui citate a mero titolo esemplificativo, potranno
continuare a svolgersi senza utilizzo della mascherina, purché ciò avvenga in condizioni tali
da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri, come espressamente
ribadito, per ogni attività sportiva, dall’art. 1, comma 6, lett. d), del nuovo d.P.C.M..

Lo stesso dicasi per i conducenti di biciclette, anche a “pedalata assistita”, per i
quali ricorrono, dato l’impegno fisico richiesto dall’uso del mezzo, condizioni non dissimili.

Il comma |, al fine di valutare la sussistenza o meno dell’obbligo di utilizzo
della mascherina, dà inoltre rilievo alle “caratteristiche dei luoghi” o alle “circostanze dì
fatto” che garantiscano ‘in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone
non conviventi”, fermo restando il diverso obbligo, che non conosce eccezioni, di avere
sempre con sé tale dispositivo di protezione. Sicché anche l’attività motoria, al pari di ogni
altro tipo di attività, purché effettuata nelle condizioni suddette, è esonerata dall’obbligo di
utilizzo della mascherina.

La disposizione in commento reca, infine, la raccomandazione, che rappresenta
un’indicazione prudenziale, a utilizzare i dispositivi di protezione individuale delle vie
respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, allorché si sia in presenza di persone
non conviventi.

Tale utilizzo in ambito privato configura una misura di profilassi il cui rispetto
resta affidato al senso di responsabilità dei singoli, atteso il riscontrato legame fra l’aumento
dei contagi e le dinamiche relazionali che si sviluppano nel contesto amicale o in quello
riferito a familiari non conviventi.

Eventi e competizioni sportive (art.1, comma 6, lett. e)

Aspetti innovativi presenta anche la disposizione in epigrafe, relativa agli eventi
e alle competizioni sportive riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle
rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.

Il principale profilo di novità sta nel fatto che, diversamente dalla precedente
disciplina, quella attuale elimina la distinzione tra eventi sportivi di minore entità ed eventi di
rilievo nazionale e internazionale (cf. art. 1, comma 6, lett. e) ed f) del d.P.C.M. 7 agosto
2020), pervenendo a un’omogeneizzazione del regime regolatorio.

Infatti, indipendentemente dal tipo di evento, la presenza di pubblico è ora
consentita nel rispetto di una percentuale massima di riempimento pari al 15% della capienza
totale dell’impianto.

Le esigenze poste, tuttavia, dalla necessità di evitare concentrazioni di folla e,
quindi, situazioni di potenziale attenuazione del rispetto della distanza interpersonale, con
incremento del rischio di contagio, si correlano alla previsione secondo la quale la presenza di
pubblico è ammessa, anche per gli impianti di capienza potenzialmente superiore, non oltre il
numero massimo di 1000 spettatori per le manifestazioni sportive all’aperto, e di 200 per
quelle che si svolgono in luoghi chiusi.

La presenza del pubblico nei termini suindicati è peraltro ammessa
esclusivamente negli impianti sportivi che consentano specifiche modalità di attribuzione del
posto a sedere (prenotazione e assegnazione preventiva) e presentino adeguati volumi e
ricambi d’aria, e comunque a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di
misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina, nel rispetto dei
protocolli emanati dalle rispettive federazioni e organizzazioni sportive.

Va peraltro sottolineato, come ulteriore aspetto di novità, che la norma
attribuisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di stabilire, in relazione
all’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, d’intesa con il Ministro
della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e
delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.

Inoltre, con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le
competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate
dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.

Sport di contatto (art. 1, comma 6, lett.g)

Per effetto della disposizione in epigrafe, lo svolgimento degli sport di contatto –
individuati con decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, anch’esso pubblicato
sulla G.U., S.G. n. 253 dello stesso giorno – è consentito unicamente da parte delle società
professionistiche e — a livello sia agonistico che di base — delle associazioni e società
dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato
italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni
sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Ricadono, invece, in una generale previsione di divieto tutte le gare, le
competizioni e tutte le attività connesse (quindi anche le sedute di allenamento) ai predetti
sport di contatto aventi carattere amatoriale.

Spettacoli aperti al pubblico (art. 1, comma 6, lett. m)

In tema di spettacoli aperti al pubblico — per cui continua ad applicarsi il limite
di 1000 spettatori per gli spettacoli all’aperto e di 200 per quelli in luogo chiuso – si segnala,
quale profilo innovativo, la previsione recata nella parte finale della disposizione in
commento che, con riguardo alla facoltà delle Regioni e delle Province autonome di fissare
un diverso numero massimo di spettatori, ricorrendo le condizioni previste dalla norma,
stabilisce che occorra acquisire l’intesa con il Ministro della Salute.

Sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate in materia dalle Regioni e
dalle Province autonome.

Feste (art. 1, comma 6, lett. n)

La disposizione di cui trattasi, nel confermare la sospensione delle attività che
abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, aggiunge il
divieto di svolgimento di feste, nei luoghi al chiuso e all’aperto. Si precisa che nell’ambito del
divieto rientrano i luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché i luoghi privati, con esclusione
del proprio domicilio o dimora.

Il divieto introdotto origina dal fatto che le dinamiche relazionali che
normalmente caratterizzano le occasioni di festeggiamento, comportanti concentrazione e
aggregazione di persone non conviventi, possono incidere sul rispetto delle norme sul
distanziamento interpersonale, con concreto aggravamento del rischio di contagio.

La stessa disposizione consente, in via di eccezione, che possano tenersi feste
conseguenti alle cerimonie civili o religiose, con la partecipazione massima di 30 persone nel
rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Tra le cerimonie civili vanno sicuramente ascritte, a titolo esemplificativo, i
matrimoni e le unioni civili, mentre le cerimonie religiose comprendono, sempre a titolo di
esempio, quelle contemplate dalle confessioni religiose di cui agli allegati da 1 a 7 del
d.P.C.M. in esame.

Trattandosi di un precetto che non prevede un regime transitorio, ne consegue
che eventuali feste conseguenti a cerimonie civili o religiose programmate prima dell’entrata
in vigore del medesimo d.P.C.M. per un numero di partecipanti superiore a 30, dovranno
tenersi nel rispetto del numero massimo ora consentito.

Un’ulteriore misura, sia pure di carattere non prescrittivo e con finalità
prudenziali, è stata introdotta con riferimento alle abitazioni private per le quali è fortemente
raccomandato di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi in numero superiore
a 6.

Viaggi d’istruzione e altre iniziative didattiche (art. 1, comma 6, lett. s)

Ancora nell’ottica della limitazione delle occasioni di aggregazione, potenziali
fonti di diffusione del contagio, il d.P.C.M. stabilisce la sospensione, con talune specifiche
eccezioni, dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite
guidate e delle uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado.

Servizi di ristorazione (art. 1, comma 6, lett. ee)

Il d.P.C.M. in commento introduce alcune limitazioni orarie per le attività dei
servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), stabilendo che esse
sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di tale
modalità di consumazione.

Per quanto riguarda il rispetto dei limiti orari introdotti, appare opportuno
sottolineare che la loro osservanza non viene meno qualora si consenta agli avventori un
ragionevole, contenuto margine temporale per completare la consumazione. In proposito, si
invitano le SS.LL. a voler sensibilizzare le associazioni di categoria affinché il servizio di
consumazione ai tavoli, onde sia rispettato il suddetto limite orario, venga effettuato il più
possibile privilegiando “l’accesso tramite prenotazione”, in conformità, peraltro, a una
specifica previsione del protocollo di settore, di cui all’allegato 9 al d.P.C.M. in esame.

Mentre per la ristorazione con la consegna a domicilio non vi è alcun profilo
innovativo da segnalare, per la ristorazione con asporto il provvedimento stabilisce che la
consumazione non possa avvenire sul posto o “nelle adiacenze” dei relativi esercizi dopo le
ore 21, ferma restando la distanza interpersonale di almeno un metro.

L’espressione “nelle adiacenze” risponde alla finalità di contenimento dei
fenomeni aggregativi nelle fasce orarie serali o notturne e, non indicando una precisa distanza
metrica, comporta innanzitutto una valutazione della sussistenza o meno di possibili
assembramenti, peraltro vietati in ogni contesto.

Resta fermo che la ristorazione d’asporto, al pari di quella con consegna a
domicilio, è sempre consentita senza limiti di orario.

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Il richiamato d.P.C.M., all’art. 3, conferma le disposizioni già in vigore in
materia di misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, mentre, agli
artt. 4, S e 6 regolamenta, introducendo limitate novità, gli spostamenti da e per l’estero,
individuando altresì, all’art. 7, gli obblighi a carico dei vettori e degli armatori correlati a tali
spostamenti.

Inoltre, l’art. 11 ribadisce quanto già previsto dall’art. 4, comma 9, del decreto
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo in materia di sanzioni applicabili alle
violazioni delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del virus. Si richiama,
pertanto, l’attenzione delle SS.LL. sull’esigenza di disporre l’intensificazione dei servizi e
delle attività finalizzate ad assicurare il rigoroso rispetto di dette misure.

Si torna a sottolineare, infine, che le raccomandazioni contenute nelle
disposizioni di cui all’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, e all’art. 1, comma 6, lett.n) del
decreto in esame rivestono carattere di esortazione e non integrano precetti vincolanti, cui sia
correlata l’applicazione di sanzioni per comportamenti difformi.

Si precisa che le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 ottobre 2020 si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle
del d.P.C.M. 7 agosto 2020, come prorogato dal d.P.C.M 7 settembre 2020, e sono efficaci
fino al 13 novembre 2020, restando salvi i diversi termini previsti da singole disposizioni del
decreto stesso.

Nel confidare nella consueta collaborazione delle SS.LL., si ringrazia per
l’attenzione.