OGGETTO: “COVID-19. Procedure medico-legali per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio ed altri istituti indennizzatori”.

L’infezione da SARS-CoV-2 produce quadri clinici diversi, variabili da forme lievi, che
guariscono senza esiti, a forme gravi fino al decesso. Il personale della Polizia di Stato è stato
interessato dalla malattia con incidenza diversa a seconda della sede di servizio e con possibili modalità
di contagio correlate all’attività lavorativa svolta, peraltro di non sempre facile individuazione in
rapporto all’ubiquitarietà dell’agente infettante.

Pur se ad oggi non è documentato, nel personale delle forze di polizia, un rischio di contagio, e
conseguentemente di malattia, superiore a quello della popolazione generale, è indubbio come
particolari circostanze (missioni in zone a più alta incidenza, contatto con soggetti positivi per motivi di
servizio, ecc.) possano assurgere sicuramente al ruolo di fattori causali in termini medico-legali.

In tal senso, pare opportuno richiamare la procedura per il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio di lesioni e infermità, disciplinata dal DPR 461/01, che può essere iniziata per atto di
parte (art. 2) o d’ufficio (art. 3) ed è finalizzata ad ottenere benefici economici e/o pensionistici.

Il riconoscimento può essere richiesto anche dagli eredi del dipendente, entro sei mesi dal decesso.

Il procedimento è avviato d’ufficio dall’ Amministrazione:

– quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene, e che dette infermità siano tali da poter divenire causa di invalidità;

– in caso di morte del dipendente, quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.

Perché possa darsi luogo alla concessione dell’equo indennizzo, l’istanza deve essere presentata
dal dipendente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o
da quella in cui il medesimo ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione.

Oltre a questo percorso ordinario, si pone la problematica se le manifestazioni cliniche
riconducibili a COVID-19, possano essere gestite in termini medico-legali quale infortunio sul lavoro,
tramite modello ML/C, le cui procedure per il personale della Polizia di Stato sono state recentemente
ridefinite dalla lettera f-bis dell’art. 44 del D.P.R. 334/2000 e disciplinate dalla Circolare n. 850. A.A.
82697 del 09/04/2020 di questa Direzione.

In tal senso, non si pongono particolari problemi interpretativi circa l’ammissibilità tecnico
giuridica della infezione da SARS-CoV-2 nelle fattispecie previste dall’art. 1880 del Codice
dell’Ordinamento Militare.

Diversamente dalla precedente normativa, non sono più escluse le lesioni traumatiche prodotte
da cause infettive, essendo quest’ultime inquadrabili, peraltro, anche nella categoria degli infortuni sul
lavoro tutelati dall’INAIL.?

In tali casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. Per quanto invece concerne la
definizione delle “lesioni traumatiche immediate o dirette” che debbono avere chiara fisionomia clinica e
con i caratteri dell’infortunio da causa violenta è necessario fornire alcune precisazioni.

In ambito medico-legale la configurazione dell’infortunio sul lavoro richiede che l’evento lesivo
sia contratto in occasione di lavoro e in presenza di un rischio lavorativo specifico 0, quantomeno,
generico aggravato.

Per occasione di lavoro si ricomprende ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento
dell’attività di servizio in modo diretto o indiretto, anche se imprevedibile e atipico, indipendentemente
dalla condotta volontaria del dipendente.

In termini generali, il rischio generico aggravato è quello che incombe su tutta la popolazione
ma maggiormente in una determinata attività lavorativa, mentre il rischio specifico riguarda
esclusivamente una determinata classe di individui che svolgono una definita attività lavorativa.

L’attività di servizio degli operatori di polizia eccezionalmente può essere ricompresa in
quest’ultima categoria di rischio (come nel caso di operazioni di soccorso sanitario, attività ospedaliere,
ecc.), mentre è possibile che si configuri quale rischio generico aggravato (servizi di ordine pubblico,
tutela della pubblica incolumità, ogni altro servizio svolto in particolari situazioni ambientali).

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, è necessario precisare che l’apertura del Modello
ML/C, nella fattispecie in esame, rimane limitata al caso in cui si sia reso necessario il ricovero iniziale
in un ospedale militare o civile, anche qualora preceduto, senza soluzione di continuità, da un periodo
trascorso in malattia o in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, in ogni caso con
sorveglianza attiva.

Il periodo minimo di incubazione di COVID-19, superiore a due giorni, non consente, infatti, di
procedere all’apertura del Modello ML/C quando non si sia verificata la condizione del ricovero iniziale.

Tale impostazione, peraltro, si rivela di concreta utilità anzitutto per 1 casi di decesso di
dipendenti a causa di COVID-19, in quanto consente di applicare la normativa vigente in materia di
riconoscimento di ‘deceduto in servizio”, la quale prevede che il decesso sia avvenuto in attività di
servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate
nell’adempimento del servizio.

In favore del personale delle Forze di Polizia che sia deceduto o che abbia riportato
menomazioni permanenti a seguito di COVID-19, potranno essere valutati anche i presupposti per
l’eventuale riconoscimento di “Vittima del dovere” ai sensi della legge n. 266/2005.

La valutazione clinica e medico-legale della modalità di contagio, del ruolo del servizio svolto,
del quantum lesivo e della menomazione conseguente, da condurre caso per caso, potrà consentire il
riconoscimento dei benefici previsti qualora risultino soddisfatte tutte le condizioni previste dalle
specifiche normative.

La circolare